La Scuola

La Scuola di Medicina è struttura di raccordo dei Dipartimenti di area medica, sulla base di criteri di affinità disciplinare.

Spetta alla Scuola di Medicina:
  1. esercitare le funzioni attribuite alle Scuole dall'articolo 17, comma 1, dello Statuto d'Ateneo;
  2. curare i compiti conseguenti alle funzioni assistenziali, regolate dalle disposizioni statali in materia, secondo le modalità e nei limiti concertati con la Regione Siciliana, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca;
  3. curare, per quanto di competenza, i rapporti con il Servizio sanitario nazionale;
  4. formulare pareri facoltativi in ordine alle proposte riguardanti la programmazione del fabbisogno di professori e di ricercatori formulate dai Dipartimenti raggruppati nella Scuola di Medicina.
Sono organi della Scuola di Medicina:

Il Coordinamento della Scuola elegge il presidente, tra i professori ordinari a tempo pieno afferenti ai dipartimenti raggruppati nella scuola di medicina alla data di indizione delle elezioni (capo C art.71 del regolamento elettorale di Ateneo). Il presidente dura in carica tre anni ed è rinnovabile per una sola volta.
Le modalità di elezione delle rappresentanze elettive nel Coordinamento della Scuola sono stabilite dal regolamento elettorale di Ateneo. Tali rappresentanze elettive durano in carica tre anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti, il cui mandato ha durata biennale.
Il mandato delle rappresentanze elettive è rinnovabile per una sola volta.

Ultima modifica: 
10/11/2023 - 10:55